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Lo Statuto del CAI Sezione Muggiò
ORDINAMENTO DELLA SEZIONE DI MUGGIO'
APPROVATO TESTO DEFINITIVO CON LETTERA C.A.I. SEDE CENTRALE
SERVIZIO LEGALE DELL'11 SETTEMBRE 2007 - PROT. 001472
Titolo I - Denominazione, sede, durata
Art. 1
E' costituita con sede in Muggiò - Via De Amicis 3/a -
l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di
Muggiò" e sigla "CAI Sezione di Muggiò".
L'associazione ha durata illimitata.
L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Art. 2
La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui
fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.
Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e ai Regolamenti Generali del
CAI.
Gli iscritti all'associazione sono di diritto Soci del CAI.
Titolo II - Scopi e funzioni
Art. 3
L'associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la
conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e
la tutela del loro ambiente naturale.
L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica,
aconfessionale, ed è improntata secondo principi di
democraticità.
Art. 4
Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme
statutarie e regolamentari del CAI, del Gruppo Regionale Lombardia,
nonché delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Delegati,
l'associazione provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione, e alla gestione di rifugi
alpini e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei
sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in
collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla
organizzazione di iniziative e attività alpinistiche,
escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche,
naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole
del CAI competenti in materia, o alla organizzazione e alla gestione di
corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche,
sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche,
dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del
CAI competenti in materia, per la formazione di Soci dell’associazione come
istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo
svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per
la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla
valorizzazione dell'ambiente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le
altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la
prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività
alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche,
speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a
collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo
e al recupero di vittime;
i) a pubblicare il periodico sezionale denominato “InformaCAI” del
quale è editrice e proprietaria;
l) a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca,
la cartografia e l’archivio;
m) a promuovere iniziative ed eventi che contribuiscano a
pubblicizzare il buon nome del CAI.
E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate,
ad eccezione di quelle ad esse connesse.
Art. 5
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino
con le attività del sodalizio.
Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se
non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del
Presidente.
Titolo III - Soci
Art. 6
I Soci dell'associazione si distinguono in: onorari, benemeriti, ordinari,
famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall'art. II.1 c.1 dello
Statuto del CAI.
Art. 7
Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda al Consiglio
Direttivo, controfirmata da almeno un Socio presentatore, iscritto
all’associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età
la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà.
L’iscrizione è personale e non trasmissibile.
Sull’ammissione decide il Consiglio Direttivo.
Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e
lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia
all'atto dell’iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere
dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’associazione.
Art. 8
L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno
sociale in corso.
La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno
successivo.
Art. 9
Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si
intende rinnovato di anno in anno sociale se il Socio non faccia pervenire
al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto.
Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione.
Il trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata
immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il
Socio intende iscriversi.
Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.
Art. 10
Il Socio è tenuto a versare all'associazione:
a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del
distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei
CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto
dell’iscrizione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e
per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del
comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
L'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio
Direttivo della sezione, non si può riacquistare la qualifica di
Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento
alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali
arretrate.
Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i
diritti spettanti ai soci.
Art. 11
I diritti e gli obblighi del Socio sono quelli stabiliti negli artt. II.4
dello Statuto del CAI e nel art.II.IV.1 del Regolamento Generale del CAI.
La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del
rapporto sociale.
I Soci, purchè, maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle
assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato
attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club Alpino
Italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture
periferiche.
Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del CAI se non da questo
autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.
Non sono ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in
contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.
Le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite.
Art. 12
La qualità di Socio cessa nei casi indicati dall'art. II.5 dello
Statuto del CAI. e dall'art. II.V.1 del Regolamento Generale del CAI, con le
modalità ivi stabilite.
Art. 13
Il Socio può perdere la qualifica anche per provvedimento
disciplinare irrogato a termini del Regolamento disciplinare adottato dal
Club Alpino Italiano.
Titolo IV - Organi dell'Associazione
Art. 14
Sono organi dell’associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente della sezione;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 15
Tutte la cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite
a Soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.
Art. 16
Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei
Soci della sezione.
Capo 1° - Assemblea
Art. 17
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della sezione; è
costituita da tutti i Soci maggiorenni ad essa iscritti.
Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
a) adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali
della sezione;
b) elegge i componenti degli organi della sezione e i delegati
alla Assemblea dei Delegati nel numero assegnato, tra i Soci maggiorenni
ordinari e famigliari della sezione, con le modalità stabilite
dall'ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza;
c) delibera le quote associative e i contributi a carico dei
Soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite
dall'Assemblea dei Delegati;
d) approva l'operato del consiglio direttivo, i bilanci
d'esercizio della sezione e le relazioni allegate;
e) delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di
vincoli reali su beni immobili;
f) delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto
dell'associazione;
g) delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone
le modalità e nominando uno o più liquidatori.
L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge entro il termine perentorio del 31
marzo di ciascun anno; le assemblee straordinarie si svolgono ogni qual
volta il Consiglio Direttivo della sezione lo ritenga necessario o quando
ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale, del
Comitato Direttivo Regionale, del Collegio dei Revisori dei Conti della
sezione, oppure da un decimo dei Soci maggiorenni della sezione aventi
diritto al voto.
La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima
della data dell'assemblea, deve essere obbligatoriamente esposto nella
sede sociale, ed eventualmente spedito per posta ordinaria o consegnato a
ciascun Socio avente diritto al voto.
Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data,
l'ora della convocazione.
Art. 18
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti
i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa
all'anno in cui si tiene l'assemblea.
I minori di età possono assistere all’assemblea.
Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio che
non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei
Conti, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta,
mediante rilascio di delega scritta che dovrà essere conservata nei
documenti dell'associazione.
Ogni Socio delegato non può portare più di 3 deleghe.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con
l'intervento di tanti Soci, presenti o rappresentati per delega, che
rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto, e delibera
a maggioranza assoluta.
L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che
avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero di
soci presenti.
L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione delibera sugli oggetti
che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la partecipazione di
oltre un terzo degli aventi diritto al voto e delibera con il voto
favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti.
Art. 19
L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre
scrutatori.
Spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo,
verificare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di
partecipare all'assemblea.
Art. 20
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante
votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto
secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi
diritto al voto.
Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.
A parità di voti è eletto il Socio con maggiore
anzianità di iscrizione al CAI nazionale.
Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli
reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 (due
terzi) dei soci presenti aventi diritto al voto.
La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata
con la maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante
l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
Art. 21
Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli
reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello Statuto, non
acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato
centrale di indirizzo e di controllo del CAI a norma dello Statuto e del
Regolamento Generale del CAI.
Capo 2° - Consiglio Direttivo
Art. 22
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell’associazione ed
è composto da almeno quattro componenti più il Presidente
eletti dall'Assemblea fra i soci.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti
il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci
non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha
diritto di voto.
Art. 23
Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che,
senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.
Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei
non eletti con la stessa anzianità del sostituito.
Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi
componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti.
I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei
Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da
tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del
nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa
le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni
mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data,
l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della
riunione, anche a mezzo fax o posta elettronica, salvo i casi di
urgenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere
presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal
Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con
la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.
Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da
questi e da chi ha presieduto la riunione.
Art. 25
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i
Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte di
Commissioni Centrali del CAI.
Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del
Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee,
qualora lo ritenga utile o necessario.
Gli ex Presidenti dell’associazione hanno diritto di intervenire alle
riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 26
Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria
dell’associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o
nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.
In particolare esso:
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali
della sezione, redige, colleziona e riordina le modifiche dell'ordinamento
della sezione;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- pone in atto le deliberazioni delle assemblee dei Soci;
- adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le
direttive impartite dall'Assemblea dei Soci; è responsabile in via
esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione;
- propone all'Assemblea dei Soci la quota associativa e quella di
ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall’Assemblea
dei Delegati;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi
per lo svolgimento di determinate attività sociali e ne coordina
l’attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI
e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i Soci venticinquennali e cinquantennali.
Capo 3° - Presidente
Art. 27
Il Presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa;
ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale;
assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
a) convoca le sedute della Assemblea dei Soci; convoca e
presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
b) presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale
accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale
della sezione;
c) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) firma con il Tesoriere e il Presidente dei Revisori dei
Conti i bilanci;
e) firma con il Tesoriere i mandati di pagamento;
In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e,
in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità
di iscrizione al CAI.
Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che
sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono
ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione
successiva.
Il Presidente dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo presidente.
Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento della
elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi
centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere
anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali
completi.
Capo 4° - Tesoriere e Segretario
Art. 28
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi
dell’associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente
la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.
Art. 29
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo,
dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai
servizi amministrativi dell’associazione.
Capo 5° - Collegio dei Revisori dei conti
Art. 30
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da almeno tre
componenti eletti dall'Assemblea per tre anni e nomina fra i suoi componenti
il Presidente.
Esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria,
economica e patrimoniale della sezione, ne esamina i bilanci di esercizio e
riferisce all'Assemblea dei Soci.
Art. 31
Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre
mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il
Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle sedute dell'Assemblea e del
Consiglio Direttivo e può fare inserire a verbale le proprie
osservazioni; i Revisori hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo
notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi
momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, sempre
presso la sede sociale.
Titolo V - Cariche sociali
Art. 32 - Voto
Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.
Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è
libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a
favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente
come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il
diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda
segreta.
E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni tipo
di votazione, inclusa quella per acclamazione.
Gli eletti alle cariche sociali esercitano le loro funzioni in piena
libertà d'azione, di espressione e di voto, senza vincolo di mandato.
Possono essere candidati alle cariche solo i soci maggiorenni, ordinari e
famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club Alpino
Italiano, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica.
Art. 33 - Durata delle cariche
Gli eletti durano in carica non più di tre anni, e sono rieleggibili
ad esclusione della carica di Presidente che dopo il primo triennio
può essere rieletto per un altro triennio e lo può essere
ancora dopo almeno un anno di interruzione
Art. 34 - Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono a titolo gratuito.
La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e
l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo
grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal
momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento
del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione
dello stesso.
Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
Titolo VI - Commissioni e gruppi
Art. 35
Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate
da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami
dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti,
le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.
Art. 36
Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può costituire
gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo
e, ove occorra, amministrativo, e ne determina le norme di funzionamento in
armonia con il presente Statuto.
E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.
Titolo VII - Sottosezioni
Art. 37
Le sottosezioni sono costituite, a norma dello Statuto e del Regolamento
Generale dei CAI, nell'ambito di una sezione per volontà di un gruppo
di Soci della stessa per favorire la loro aggregazione e il conseguimento
delle finalità istituzionali, quando la zona di attività della
sezione occupa il territorio di più comuni o di grandi città.
La costituzione di una o più sottosezioni è deliberata dal
Consiglio Direttivo della sezione e approvata dal Comitato Direttivo
Regionale competente.
La sottosezione fa parte integrante della sezione agli effetti del
tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi alla Assemblea
dei Delegati.
I Soci della sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della sezione.
L'ordinamento della sezione disciplina i rapporti tra sezione e sottosezione
e l'organizzazione della stessa, stabilisce il grado di autonomia, anche
patrimoniale, concesso alla sottosezione e dispone sulle conseguenti
responsabilità dei suoi organi.
Lo scioglimento della sottosezione può essere deliberato
dall'Assemblea dei Soci o dall'organo che ne ha deliberato la costituzione.
Lo scioglimento è approvato dallo stesso organo che ne ha approvata
la costituzione.
In caso di scioglimento la liquidazione deve farsi sotto il controllo degli
organi del gruppo regionale competente.
Titolo VIII - Amministrazione
Art. 38
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio
che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori
dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
Art. 39
Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione
patrimoniale ed economica dell’associazione.
Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e
i lasciti ricevuti.
Il bilancio è reso pubblico mediante l’affissione all’albo sezionale
per almeno quindici giorni.
Art. 40
I fondi liquidi dell’associazione, che non siano necessari per esigenze di
cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato
all’associazione stessa.
Art. 41
I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale anche nel caso di
suo scioglimento e liquidazione.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
Non è ammessa la distribuzione ai Soci anche parziale ed in qualunque
forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o
quote del patrimonio della sezione.
In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il
controllo del Collegio Nazionale dei Revisori del Conti del Club Alpino
Italiano.
Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono
assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal
Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al
patrimonio del Gruppo Regionale interessato.
Così come previsto dal Regolamento Generale art. VI.I.9
Titolo IX - Controversie
Art. 42
Le controversie fra i Soci o fra Soci e organi dell'associazione, relative
alla vita dell’associazione stessa, non possono essere deferite
all'autorità giudiziaria né al parere o all’arbitrato di
persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l’organo
competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo
Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei
suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.
Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:
- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le
controversie tra Soci;
- il CDR del Gruppo regionale di appartenenza per le controversie fra
Soci ed organi dell’associazione.
Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del CAI.
Art. 43
Contro le deliberazioni degli organi dell’associazione che si ritengono
assunte in violazione del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento
Generale del CAI è ammesso ricorso secondo quanto stabilito dal
Regolamento Generale del CAI.
Titolo X - Disposizioni finali
Art. 44
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto
e il Regolamento Generale del CAI.
Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci del 13 gennaio 2003,
è stato adeguato allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI
così come adottato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo
nella riunione del 23 luglio 2005.
Tutte le modifiche apportate sono state approvate dall'Assemblea dei Soci
nella sua riunione del 31 marzo 2006.
Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da
parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI.
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